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Ordinanza — n. 5632/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging plea bargain sentencing under specific statutory exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5632/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano regarding the application of a negotiated sentence. The appellant argued for a violation of law and reasoning defects, but the court noted that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will or legal qualification errors. Consequently, the court rejected the claim for failure to verify statutory exemptions because such arguments fall outside the permissible scope of review for plea agreements.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentences applying a negotiated plea are inadmissible for general violations of law or reasoning defects, limited strictly to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain appeal negotiated sentence inadmissible appeal de plano dismissal procedural limitation dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
D.P.R. n. 309/1990, Art. 73, comma e and 5
art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP OUMAR (CUI 00ZSTZE) nato il 10/10/1970 avverso la sentenza del 25/07/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 25/7/2025, pronunciata ex art. 444 cod.
art. 129 cod.proc.pen
Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv.279761
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP OUMAR (CUI 00ZSTZE) nato il 10/10/1970 avverso la sentenza del 25/07/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 25/7/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha applicato a Diop Oumar la pena concordata in relazione al reato di cui all'art 73, comma e 5, d.P.R.n. 309/1990. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianza non consentita in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv.279761 - 01, che ha affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d