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Ordinanza — n. 5631/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive factual evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5631/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime under Article 10-ter of Legislative Decree 74/2000. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found no positive factual elements to justify leniency, noting that mere minimum sentencing or lack of prior record is insufficient. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Generic mitigating circumstances require positive factual elements demonstrating reduced culpability or crime severity; their absence precludes recognition, and appeals lacking such grounds are inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive factual elements cassation inadmissibility criminal liability assessment procedural costs allocation responsabilità penale dei minori corresponsabilità della vittima azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 133 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIELLO ANTONIA nato a MONTECALVO IRPINO il 21/03/1963 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna di Castiello Antonia in relazione al reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione.

Peraltro, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 2, n.. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).

4. Sulla scorta di tali principi, si appalesano all'evidenza prive di base solida le doglianze mosse daliericorrente laddove la Corte territoriale, in risposta ai motivi d'appello, ha evidenziato - seppure in modo sintetico ma congruo - l'insussistenza di elementi di segno positivo suscettibili di giustificare la reclamata mitigazione sanzionatoria, non potendosi assumere rilievo né l'irrogazione di una pena nel minimo edittale né l'incensuratezza dell'imputata, sicchè la motivazione non è mancante ed è anche congrua e logica.

5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026 Il Co er estensore r DEPOSITATA Il Pr