Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to missing digital signature on digital filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ernesto Padovano's appeal inadmissible because it lacked the required digital signature of his appointed defense attorney. Although a digital signature from another lawyer existed, the court ruled this was insufficient as that individual lacked formal fiduciary representation from the client. Consequently, the appeal was rejected, and Padovano was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Digital appeals filed by defense attorneys without the attorney's own digital signature are inadmissible under transitional provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOVANO ERNESTO nato a NOCERA INFERIORE il 07/09/1988 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 28/04/2025 la Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato Padovano Ernesto avverso la sentenza in data 21/10/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale il predetto era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett b), 64,71,65,72, 93,95 d.P.R. n. 380/2001 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato; La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto a mezzo PEC perché privo della sottoscrizione digitale del difensore dell'imputato (a nulla rilevando la sottoscrizione digitale da parte di altro avvocato privo di formale investitura fiduciaria da parte dell'imputato e, dunque, privo di legittimazione ad impugnare), in linea con il principio di diritto, secondo cui, in tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è inammissibile, ai sensi del comma 7 del citato articolo, l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, sprovvisto della prescritta sottoscrizione digitale dello stesso difensore (Sez.6, n. 15672 del 13/03/2024, Rv.286302 - 01;
Sez.4, n. 48545 del 25/10/2023, Rv.285571 - 01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così