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Ordinanza — n. 5622/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing already reviewed censorship profiles regarding income support fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5622/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it merely reproduced censorship profiles already adequately examined and rejected by the lower court. The appellant argued that the omission of her husband's criminal conviction from the income support request was due to good faith error by a CAF official, but the court found the citizen bears informational obligations when using intermediaries. Consequently, the court ruled the appeal legally baseless and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 7 dl. n. 4 del 2019; Art. 416 bis cod.pen.: The appeal is inadmissible if it merely reproduces censorship profiles already reviewed by the lower court, as the citizen bears informational obligations when utilizing CAF intermediaries for benefit applications.

Parole chiave

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income support fraud CAF intermediary obligations criminal conviction omission admissibility of appeal good faith error defense corruzione nell'esecuzione forzata dipendenza dall'assistenza sociale obblighi del funzionario

Disposizioni normative citate

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Art. 7 dl. n. 4 del 2019
Art. 416 bis cod.pen.
4 del 2019 per avere, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, omesso nell'istanza presentata all'INPS che il coniuge aveva riportato condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.
art. 416 bis cod.pen
4 del 2019 per avere, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, omesso nell'istanza presentata all'INPS che il coniuge aveva riportato condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABINO MARIA nato a NAPOLI il 26/07/1980 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; )21 Ritenuto il ricorso di Sabino Maria, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 dl. n. 4 del 2019 per avere, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, omesso nell'istanza presentata all'INPS che il coniuge aveva riportato condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. nel 2015, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito il quale, ferma e incontestata la materialità dei fatt> e cioè l'avere omesso nella richiesta del reddito di cittadinanza la circostanza che il coniuge avesse riportato condanna ostativa alla concessione del beneficio, ha disatteso la tesi difensiva, ora nuovamente proposta, volta a sostenere la buona fede in presenza di errore nella compilazione della domanda da parte del funzionario del CAF, disattesa in ragione della corretta argomentazione che sul cittadino, che si avvale dell'intermediario del Caf, gravano gli obblighi informativi e le conseguenze per le falsità rese.

Da cui anche la manifesta infondatezza atteso l'irrilevanza a fini della decisione, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione della testimonianza del funzionario Caf, come correttamente argomentato nella sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 gennaio 2026 Il Cons-1. tensore Il