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Ordinanza — n. 5621/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grievances and lack of specific legal violations regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5621/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ioia Francesco inadmissible, ruling that the grievances were generic and manifestly unfounded. The appellant challenged the lower court's sentencing and denial of generic mitigating circumstances, arguing violations of specific criminal and procedural code articles. The court determined that the appellate court correctly applied sentencing criteria, provided adequate motivation, and exercised discretion on mitigating factors based on the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: A cassation appeal based on generic grievances regarding sentencing or the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's decision is correctly motivated and respects statutory criteria, as the assessment of such circumstances remains a matter of judicial fact discretion.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion inadmissible appeal generic grievances judicial motivation imputazione per reati di stupefacenti remissione della pena dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
- Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza generica e manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 133 cod.proc.pen
- Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza generica e manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen.
art. 133 cod.pen
La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv.
Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOIA FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/08/1973 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. - La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia di condanna di Ioia Francesco, alla pena di anni due di reclusione e C 6000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio e diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza generica e manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i prof9avendo i giudici territoriali applicato la pena nel minimo edittale per la fattispecie in oggett9che hanno ritenuto congrua ex art.133 cod.pen.

La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi qui ricordati ed ha escluso le menzionate attenuanti sul rilievo dei precedenti penali anche specifici. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026