Italian Court dismisses appeals against drug importation conviction for lacking legal argumentation and factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Hil Elton and Karime Hassan inadmissible and dismissed the underlying conviction. The appellants challenged a second-instance judgment confirming their responsibility for importing a large quantity of drugs while excluding an aggravating circumstance. The court ruled that the first ground was inadmissible due to a lack of specific argumentation against the lower court's reasoning, while the second ground was unfounded as the trial court correctly justified denying generic mitigating circumstances based on the absence of positive evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must contain specific arguments contrasting with the lower court's reasoning; mere complaints about factual assessments or requests for re-evaluation of evidence are inadmissible in the stage of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HILA ELTON nato il 14/03/1988 KARIME HASSAN nato il 29/09/1990 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 29/5/2025 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza in data 30/5/2024 dal Tribunale di Pistoia con riferimento all'affermazione di responsabilità degli attuali ricorrenti per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 contestati e, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, rideterminava la pena inflitta ai predetti.
Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile perchè privo di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata nonchè meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con congrua motivazione dal giudice di merito; inoltre, le censure proposte costituiscono mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559;
Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha congruamente giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi in tal senso e rimarcando la gravita delle condotte contestate (importazioni di carico di droga dall'estero per un quantitativo di sostanza stupefacente di notevole entità).
Va ricordato che costituisce principio consolidato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62- bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il Giudice di merito si limiti a dar conto - come avvenuto nella specie - di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610;
Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.