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Ordinanza — n. 5617/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding agreed sentence due to procedural restrictions on modifying negotiated penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5617/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the agreed sentence without alleging specific legal violations. The appellant argued for a violation of sentencing principles but failed to identify concrete defects in the agreement's formation or the prosecutor's consent. The court ruled that negotiated sentences cannot be unilaterally modified unless the agreement itself is illegal, rendering generic complaints about the penalty amount inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals against agreed sentences are inadmissible if they concern only the determination of the penalty without alleging illegality in the agreement's formation or content, as negotiated terms cannot be unilaterally altered.

Parole chiave

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agreed sentence appeal inadmissible cassation negotiated penalty modification procedural restrictions art 599-bis c.p.p. mancata prova di parzialità accertamento inesatto dei fatti difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
- El Farsi Moustapha, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa ex art. 599 bis cod.proc.pen.
Art. 133 c.p.
- Deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.pen.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
con cui è stata ridotta la pena inflitta al medesimo, su concorde richiesta delle parti, ad anni due di reclusione e C 3.600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 599 bis cod.proc.pen
- El Farsi Moustapha, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 133 cod.pen
- Deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FARSI MOUSTAPHA nato il 18/12/1989 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - El Farsi Moustapha, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa ex art. 599 bis cod.proc.pen. con cui è stata ridotta la pena inflitta al medesimo, su concorde richiesta delle parti, ad anni due di reclusione e C 3.600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.pen. e 81 cod.pen. 3. - Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 01 Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 133 cod.pen. e la determinazione dell'aumento di pena, rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). 4. - Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma