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Ordinanza — n. 5616/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to prior criminal record and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5616/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hakim Mohamed inadmissible, confirming the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on his current residence and good conduct, but the court emphasized that prior criminal records outweigh these factors. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 133 cod. pen.; The recognition of generic mitigating circumstances requires a positive assessment of the offender's personality and is excluded by significant prior criminal records, while the judge retains discretion based on prevailing elements without needing exhaustive examination of all procedural conduct.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record discretionary judicial assessment procedural inadmissibility penal code article 133 falsa dichiarazione della parte prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indennità per testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno di condanna di Hakim Mohamed in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 133 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAI<IM MOHAMED nato il 27/01/1989 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno di condanna di Hakim Mohamed in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi qui ricordati ed ha escluso le menzionate attenuanti sul rilievo dei precedenti penali di cui uno anche specifico. Ora, il ricorrente censura la sentenza sul punto perché non avrebbe preso in considerazione la regolare presenza sul territorio e il buon comportamento processuale. Anche sotto questo profilo il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 2, n.. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.