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Ordinanza — n. 5615/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for hazardous waste dumping, citing lack of specific grounds for mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5615/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Cai Yushi and Shao Wangyang inadmissible and dismissed them. The appellants argued that the lower court's reasoning regarding their status as de facto managers and the lack of criminal liability was flawed. The court rejected these claims, noting that the evidence of Shao Wangyang's management role was uncontested and the refusal of non-punishment was based on the significant quantity of waste involved.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 256 d.lvo n. 156/2006; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals challenging the motivation for criminal liability or the denial of non-punishment are inadmissible if the lower court provides congruous and non-synodable reasoning based on established facts or the absence of positive elements for mitigation.

Parole chiave

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hazardous waste dumping de facto manager non-punishment clause generic mitigation inadmissible appeal gestione dei rifiuti cattiva gestione ufficiale dei fallimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 256 d.lvo n. 156 del 2006
Art. 131 bis cod. pen.
RitenutoVil secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
artt. 110 cod.pen
art. 131 bis cod.pen
RitenutoVil secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri
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Testo completo

eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAI YUSHI nato il 29/09/1973 SHAO WANGYANG nato il 16/11/1987 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso nell'interesse del solo Shao Wangyang che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256 d.lvo n. 156 del 2006 perché in concorso con il Cai, titolare della ditta individuale Stamperia Trendy,iShao quale gestore di fatto, effettuavano un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è manifestamente infondato tenuto conto che la qualifica di gestore di fatto dell'imputato è stata argomentata in ragione della circostanza, non contestata, che egli aveva fornito agli operanti tutte le informazioni sulla gestione della ditta sia la parte contabile che quella amministrativa, da cui la prova della gestione aziendale in capo al riporrente.

RitenutoVil secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato alla luce della congrua e non sindacabile motivazione resa dalla corte territoriale che ha escluso la tenuità dell'offesa in ragione del quantitativo di rifiuti speciale pericolosi e non contenuti in 13 sacchi; mentre il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato sull'assenza di elementi positivi di valutazione e tenuto conto della gravità del fatto, non è specificatamente censurato, da cui l'inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza tenuto conto che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460;

Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026 Il Co • • • estensore