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Ordinanza — n. 5613/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax evasion non-prosecution cause due to false late declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5613/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly rejected the claim of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued for non-prosecution based on the particular lightness of the offense, but the court found her late and false tax declaration demonstrated significant subjective intent rather than mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The subsequent conduct of a suspect, such as a late or false tax declaration, is an element for the judge's overall assessment of the offense's gravity and subjective intent but does not alone exclude criminal liability; an appeal based on this ground is inadmissible if the lower court's evaluation is not manifestly erroneous.

Parole chiave

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tax evasion non-prosecution cause late declaration false declaration inadmissible appeal subjective intent procedural costs reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
- Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 comma 1 cod. pen.
Sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale
art. 131 bis cod.pen
- Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
art. 133 comma 1 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Ubaldi
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAO DONGLAN nato il 17/01/1960 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; MOTIVAZIONE 1. - La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale Gao Dongland era stata condannata per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 con evasione di imposte pari a C 79.159,00. 2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. 3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianza manifestamente infondata.

Quanto al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. la corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell'offesa in considerazione della circostanza che l'imputata aveva depositato tardivamente, oltre il termine di novanta giorni dalla relativa scadenza, ma che tale condotta successiva non valeva ad escludere la gravità dell'offesa in quanto la pur tard va dichiprzione ,riportava dati non veritieri cioè non coincidenti con quelli cgi, e accertati che avevand.,rricostruzione)f reddito pari a C 212.014,00, con evasione delle imposte, peraltro neppure corrisposte pur tardivamente tenuto conto dell'affermato principio secondo cui la condotta susseguente al reato (la tardiva presentazione), in uno con i criteri di cui all'art. 133 comma 1 cod.pen., rientra nell'ambito di valutazione del giudice per stabilire se, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa risulta di particolare tenuità, ma non vale da sola a ritenerla.

Come già chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite Ubaldi, la condotta susseguente il reato è elemento di considerazione nell'ambito della complessiva valutazione dei requisiti per l'applicazione della causa di non punibilità nel caso concreto «rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo». Nella valutazione globale del fatto, la corte territoriale ha espresso un giudizio di gravità dell'offesa tenuto conto che la presentazione della dichiarazione non era neppure veritiera sulla ricostruzione dei redditi che in quanto non manifestamente illogica non è censurabile in questa sede.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. per., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, )/ equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle