Ordinanza — n. 5608/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REITANO FRANCESCO WALTER nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 13/02/1987 avverso la sentenza del 31/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza in data 10/12/2021 del Tribunale di Cagliari, con la quale Reitano Francesco Walter era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod.pen; Ordinanza — n. 5608/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REITANO FRANCESCO WALTER nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 13/02/1987 avverso la sentenza del 31/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza in data 10/12/2021 del Tribunale di Cagliari, con la quale Reitano Francesco Walter era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Letta la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente dall'avv. Massimo Nicola MarcheS'e Ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perchè meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, le censure proposte costituiscono mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559;
Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos