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Ordinanza — n. 5608/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5608/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5608/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REITANO FRANCESCO WALTER nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 13/02/1987 avverso la sentenza del 31/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza in data 10/12/2021 del Tribunale di Cagliari, con la quale Reitano Francesco Walter era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod.pen; Ordinanza — n. 5608/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale procedure di ricorso riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 39048/2007
Sez. 5, n. 39048/2007, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REITANO FRANCESCO WALTER nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 13/02/1987 avverso la sentenza del 31/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza in data 10/12/2021 del Tribunale di Cagliari, con la quale Reitano Francesco Walter era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Letta la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente dall'avv. Massimo Nicola MarcheS'e Ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perchè meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, le censure proposte costituiscono mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559;

Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos