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Ordinanza — n. 5605/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5605/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5605/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Leveque Giuseppe in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato Leveque Giuseppe personalmente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5605/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato Leveque Giuseppe personalmente.

Parole chiave

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testimonianza della vittima interrogatorio formale di testimoni ritardo ingiustificato dell'azione penale prove acquisite illegalmente giudice istruttore vizi procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVEQUE GIUSEPPE nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/04/1975 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Leveque Giuseppe in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato Leveque Giuseppe personalmente.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €/r3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 ge