Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5603/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for concurred penalty application lacking admissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5603/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's application of a concurred penalty, arguing defects in reasoning and factual findings. The court rejected these claims because the law permits appeals against concurred penalties only for specific grounds like the defendant's will or legal qualification, none of which were alleged here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences applying a concurred penalty are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, and are inadmissible for general defects in reasoning or fact-finding.

Parole chiave

Generato dall'IA
concurred penalty application admissibility of cassation appeal defects in reasoning negative factual finding court costs and fine maggiorazione dissuasiva motivazione sommaria rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGI GIONATA nato a COMO il 30/11/1974 avverso la sentenza del 10/09/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 10/9/2025, pronunciata ex art. 444 cod.
art. 129 cod.proc.pen
Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione del fatto ed all'accertamento negativo di cui all'art. 129 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGI GIONATA nato a COMO il 30/11/1974 avverso la sentenza del 10/09/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 10/9/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Como ha applicato a Maggi Gionata la pena concordata in relazione al reato di cui all'art 73, comma 4, d.P.R.n. 309/1990. Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione del fatto ed all'accertamento negativo di cui all'art. 129 cod.proc.pen.

Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,