Ordinanza — n. 5602/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BADR HADDAOUI ( CUI 06VW8MS ) nato il 17/01/2007 EL HAMADAOUI ABDELAZIZ ( CUI 06W7057 ) nato il 04/03/1997 avverso la sentenza del 04/09/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 32768/2025 Rilevato che Badr Haddaoui e El Hamadaoui Abdelaziz ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como, emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'art. 133 cod.pen. e alla dosimetria della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 5602/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 32768/2025 Rilevato che Badr Haddaoui e El Hamadaoui Abdelaziz ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como, emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'art. 133 cod.pen. e alla dosimetria della pena.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BADR HADDAOUI ( CUI 06VW8MS ) nato il 17/01/2007 EL HAMADAOUI ABDELAZIZ ( CUI 06W7057 ) nato il 04/03/1997 avverso la sentenza del 04/09/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 32768/2025 Rilevato che Badr Haddaoui e El Hamadaoui Abdelaziz ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como, emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'art. 133 cod.pen. e alla dosimetria della pena.
Ritenuto che i ricorsi sono stati proposti avverso una sentenza di applicazione della pena richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Le doglienze sollevate dai ricorrenti non sono quelle consentite, nel giudizio di legittimità, avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026 Il consigl nsore Il Presi