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Ordinanza — n. 5601/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as defendant consented to penalty despite lack of special prosecutor in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5601/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a preliminary judgment applying a penalty based on an agreement between the parties, arguing a violation of specific procedural requirements regarding the expression of will. The court found the appeal unfounded because the defendant was present in court and explicitly agreed to the penalty, rendering the absence of a special prosecutor in the second instance irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defendant's consent to the penalty is clearly expressed in court, negating the necessity of a special prosecutor for the manifestation of will.

Parole chiave

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inadmissibility appeal manifestation of will special prosecutor absence defendant consent penalty application ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
deducendo la violazione dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen.
Art. 444 c.p.p.
32767/2025 Rilevato che De Luca Bruno ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
art. 444 cod.proc.pen
32767/2025 Rilevato che De Luca Bruno ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA BRUNO nato a MALETTO il 02/09/1966 avverso la sentenza del 14/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 32767/2025 Rilevato che De Luca Bruno ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deducendo la violazione dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. in relazione alla manifestazione della volontà sulle condizioni dell'applicazione di Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», risulta manifestamente infondato con riguardo al profilo di violazione di legge e ciò in quanto, dopo una richiesta di applicazione di pena cui il P.M. non prestava il consenso, risulta dal verbale di udienza che l'imputato era presente ed ha concordato la pena poi applicata dal giudice, a nulla rilevando l'assenza di procura speciale nella seconda istanza poiché la manifestazione di volontà è stata espressa dall'imputo presente in udienza.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026