Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's irrevocable waiver of the right to contest the sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Fejzulla Ervis inadmissible following his formal submission of a waiver. Although the lower court had previously sentenced the appellant under Article 73 of the Drug Trafficking Law, the appellant subsequently filed an act of renunciation pursuant to Article 589 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that this waiver constitutes an irrevocable and binding procedural act, rendering the subsequent appeal legally impossible under Article 591.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, comma 2; Art. 591, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A formal waiver of appeal submitted by the convicted party constitutes an irrevocable and binding procedural act that renders the subsequent filing of an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEJZULLA ERVIS nato a FIER( ALBANIA) il 29/05/1981 avverso la sentenza del 01/07/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 1/7/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a Ferulla Ervis la pena concordata in relazione al reato di cui all'art 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente ha depositato rituale atto di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'articolo 589, comma 2, cod. proc. pen. Ritenuto che tale rinuncia al ricorso ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 591 lett.
d) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art.616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 30/0