Cassation appeal dismissed as admissibility issue; complaint on agreed sentence's proportionality is inadmissible under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the sole ground of complaint concerned the proportionality of the agreed sentence rather than its legality. The appellant argued the sentence was excessive, but the court held that such arguments fall under Art. 448, comma 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals challenging the proportionality of a sentence are inadmissible; only complaints regarding the legality of the penalty (non-existence or excess beyond legal limits) can be admitted.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OMARY ABDELGHANI ( CUI 011Q4XF ) nato il 14/09/1981 avverso la sentenza del 12/07/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 12/7/2025 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a El Omary Abdelghani la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'entità della pena concordata, è inammissibile, non profilandosi aspetti di illegalità della pena.
Va ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 — 01) Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,