Cassation court dismisses appeal regarding excessive sentence and lack of substitute sanctions application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the appellant's claims regarding excessive sentencing and the non-application of substitute sanctions. The appellant argued for a minimum base sentence and requested substitute measures, but the appellate court correctly applied statutory criteria for drug trafficking penalties and refused to apply sanctions ex officio without a specific request. The court ruled that the lower court's reasoning was not manifestly illogical and that the appeal failed to meet procedural requirements for certain arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 597, comma 5 c.p.p.: The appeal court cannot apply substitute sanctions ex officio if the appellant has not made a specific and motivated request, as such conversion does not fall within the list of benefits and mitigating circumstances strictly indicated by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCIARDELLO ORAZIO nato a CATANIA il 18/12/2002 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; r
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania e previo riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha ridotto la pena inflitta a Licciardello Orazio in mesi otto di reclusione e C 500,00 di multa.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, all'aumento per la continuazione e al mancata applicazione delle sanzioni sostitutive.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Contesta il ricorrente l'eccessività del trattamento sanzionatorio per non avere determinato la pena base nel minimo edittale, avendo irrogato una pena oltremodo rigorosa. La corte territoriale ha ritenuto congrua, ex art. 133 cod.pen., la pena di mesi otto di reclusione e .€ 500,00 di multa, muovendo dalla pena base di anni uno e mesi quattro e giorni/ 15 di reclusione in relazione alla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia e in quantitativo non modesto, motivazione che in quanto sorretta da motivazione non manifestamente illogica non è sindacabile in questa sede.
La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non devoluto nei motivi di appello come risulta dal non contestato riepilogo dei motivi di ricorso. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la corte territoriale respinto la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive in mancanza di specifica richiesta non potendo essere applicate d'ufficio, avendo fatto applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rv. 288792 - 01;
Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Rv. 287820 - 01).
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma il 30 gennaio