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Ordinanza — n. 5596/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of specific legal grounds and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5596/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Giuseppe Ricchiuti inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of the specific drug trafficking provision and excessive sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of already rejected points and legally unfounded. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the conviction and confiscation, emphasizing that the appellate court's discretionary sentencing was properly motivated and not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 133 cod.pen.: An appeal lacking specific legal grounds or based on excessive penalty claims is inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the facts and the sentencing discretion is properly exercised.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal excessive penalty sentencing discretion confiscation of assets Corte di Cassazione procedural admissibility imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 133 cod.pen.
art. 133 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCHIUTI GIUSEPPE nato a MILANO il 24/08/1989 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 29/5/2025 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 5/2/2024 del Tribunale di Milano, con la quale Ricchiuti Giuseppe era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un primo di ricorso si deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.

Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag.5f sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato e pag.7 sulle ragioni giustificatrici della disposta confisca del denaro), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Rilevato che con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per eccessività del trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, con motivazione congrua, ritenendola adeguata al fatto e richiamando le modalità dell'azione in relazione alle differenti tipologie di sostanze stupefacenti detenute, l'accurata organizzazione dell'attività di spaccio e l'esorbitante profitto ricavato; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend