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Ordinanza — n. 5595/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging violation of law regarding plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5595/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the applicant sought to challenge a plea bargain sentencing under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued for a violation of law, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits appeals to specific grounds like the defendant's will or legal qualification errors. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible for alleged violations of law unless they concern the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal violation of law de plano rejection court costs and fine detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Rilevato che la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Art. 73, d.P.R. n. 309/1990
art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZONNO VIVIANA nato a BARI il 10/10/1991 avverso la sentenza del 28/07/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 28/7/2025, pronunciata ex art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv.279761
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZONNO VIVIANA nato a BARI il 10/10/1991 avverso la sentenza del 28/07/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 28/7/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato a Zonno Viviana la pena concordata in relazione al reato di cui all'art 73, commi 1 e 5, d.P.R.n. 309/1990. Rilevato che la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianza non consentita in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv.279761 - 01, che ha affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de