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Ordinanza — n. 5593/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-prosecution based on demolition of an illegal building due to significant structural size.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5593/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly applied Article 131-bis of the Penal Code regarding the demolition of an illegal structure. The defendant argued that demolishing the 56 square meter warehouse rendered the offense unpunishable, but the court emphasized that building size and structural characteristics are critical factors in assessing the gravity of the offense. Consequently, the subsequent act of demolition does not automatically negate criminal liability when the structure is substantial and violates multiple urbanistic and seismic regulations.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The subsequent demolition of an illegal building does not constitute a special cause of non-prosecution if the structure's size and characteristics indicate a significant offense, as the post-crime conduct is merely one element of a global gravity assessment.

Parole chiave

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non-prosecution cause illegal construction subsequent conduct urbanistic violation gravity of offense demolition of structure Article 131-bis divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
- Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 131 bis cod.pen
- Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
art. 133 comma 1 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Pronuncia delle Sezioni Unite Ubaldi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRENTI GIUSEPPE nato a PALERMO il 19/08/1973 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; MOTIVAZIONE 1. - La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese con la quale Correnti Giuseppe era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 44 lett.

b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 93- 94 e 95 d.P.R. 380 del 2001, 64-65 d.P.R. n. 380 del 2001, ), per avere realizzato una nuova costruzione in muraturd:magazzino di mq. 56 con copertura in mancanza di permesso a costruire e in violazione delle norme antisismiche. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. avendo l'imputato demolito l'immobile abusivo. 3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianza manifestamente infondata.

Quanto al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. la corte territoriale si è attenuta al dictum secondo cui ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritatìvi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento, dovendosi escludere la speciale causa di non punibilità in presenza di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 - 01) in un contesto nel quale, osserva il Collegio, l'opera abusiva era un manufatto in muratura di mq. 56 e dunque non di piccole dimensioni e tenuto conto dell'affermato principio secondo cui la condotta susseguente al reato (la demolizione dell'opera abusiva), in uno con í criteri di cui all'art. 133 comma 1 cod.pen., rientra nell'ambito di valutazione del giudice per stabilire se, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa risulta di particolare tenuità, ma non vale da sola a ritenerla.

Come già chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite Ubaldi, la condotta susseguente il reato è elemento di considerazione nell'ambito della complessiva valutazione dei requisiti per l'applicazione della causa di non punibilità nel caso concreto «rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo». Nella valutazione globale del fatto, la corte territoriale ha espresso un giudizio di gravità dell'offesa tenuto conto delle dimensioni dell'opera che in quanto non manifestamente illogica non è censurabile in questa sede.Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3