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Ordinanza — n. 5592/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding RDC benefit denial due to missing family member custody data.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5592/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Favara Maria Giovanna inadmissible for manifest unfoundedness. The lower court denied the request for release on bail pending trial (RDC) because the applicant failed to disclose her son's home arrest status, which is a statutory bar. The court ruled that this omission constituted a deliberate error of law rather than an unavoidable mistake, as the relevant regulations clearly identify the entire family unit as the beneficiary.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 d.l. n. 4 del 2019; Art. 5 cod.pen.: The failure to disclose a family member's preventive detention status constitutes a deliberate error of law precluding the release on bail pending trial, as the statutory requirement applies to the entire family unit and does not present critical uncertainty.

Parole chiave

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release on bail pending trial family unit beneficiary preventive detention disclosure deliberate error of law inadmissible appeal statutory bar Cassazione Roma incapacità genitoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 d.l. n. 4 del 2019
Art. 5 cod.pen.
art. 5 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024
(Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024;
Sez.3, n.1351 del 25/11/2021
Sez.3, n.1351 del 25/11/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVARA MARIA GIOVANNA nato a CASTELVETRANO il 04/01/1976 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Favara Maria che denuncia violazione di legge in relazione all'art. 7 comma 1, d.l. n. 4 del 2019 e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato per il quale ha riportato condanna, è inammissibile per manifesta infondatezza. La sentenza impugnata, ferma e incontestata<omissione di informazione rilevante ai fini dell'ottenimento del RDC, consistita nell'omessa indicazione della circostanza della sottoposizione del figlio alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ai fine di ottenere il suddetto beneficio, ha escluso l'errore scusabile, argomentato in quanto non espressamente indicato nel modulo l'indicazione del dato informativo, in quanto errore di diritto sui presupposti ostativi che, ai sensi dell'art. 5 cod.pen., non esclude il dolo, e non è errore inevitabile atteso che la normativa in tema di concessione del beneficio del RDC non presenta connotati di criticità, né di incertezza sul requisito ostativo che, pur riguardante un famigliare, rileva ai fini che qui interessano atteso che il beneficiario del RDC è l'intero nucleo famigliare per il quale il richiedente presenta domanda. (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024;

Sez.3, n.1351 del 25/11/2021, Rv. 282637 - 01). Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026 Il Consigl -st nsore Il Pres