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Ordinanza — n. 5591/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being too generic and failing to specify legal and factual grounds under Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5591/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a violation of law and defects in reasoning regarding his responsibility, but failed to specify the legal and factual elements supporting this claim. Consequently, the court ruled that the appeal violated Article 581 of the Criminal Procedure Code, which mandates specific reasons in written appeals, rendering the entire remedy inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is characterized by absolute genericity and fails to specify the legal and factual grounds supporting the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal absolute genericity Criminal Procedure Code specific grounds required violation of law imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414
Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv.
Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596
242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE NICOLA nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/07/1971 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 23/1/2025 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza in data 10/5/2022 dal Tribunale di Trani, con la quale Pepe Nicola era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile. Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d