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Ordinanza — n. 5590/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded challenges to sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5590/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Falcone Michele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the court's reasoning regarding the purpose of the drug use and the application of mitigating circumstances and recidivism. The court ruled that the lower court's discretionary assessment of danger and sentencing balance was adequately motivated and therefore not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot censure the discretionary judgment on greater danger derived from recidivism or the balancing of mitigating circumstances if the lower court's reasoning is adequate and based on relevant elements.

Parole chiave

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drug trafficking conviction recidivism assessment sentencing discretion manifestly unfounded appeal adequate motivation requirement contraffazione di merci confisca dei proventi di reato fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 62 bis cod. pen.
eli t RilevatoVil secondo motivo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, con cui denuncia il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, al diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.
Art. 99 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 62 bis cod.pen
eli t RilevatoVil secondo motivo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, con cui denuncia il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, al diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.
art. 99 cod.pen
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONE MICHELE nato a MANFREDONIA il 15/01/1969 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Falcone Michele, che contesta la correttezza della motivazione posta base dell'affermazione della responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo alla finalità di spaccio, meramente riproduttiva della stessa censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua, è manifestamente infondato là dove, con logica motivazione, hanno argomentato la finalità dell'uso non esclusivamente personale in ragione del dato ponderale, del rinvenimento di bilancino e dei ritagli di carta, materiale utile per il confezionamento da cui la prova del fine di cessione. eli t RilevatoVil secondo motivo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, con cui denuncia il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, al diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. in misura prevalente e alla ritenuta recidiva, e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva sono manifestamente infondati, avendo la corte territoriale argomentato la maggiore pericolosità che deriva dai precedenti che qualifica la recidiva, tenuto conto che il giudizio di maggiore pericolosità compiuto dal giudice di merito, a norma dell'art. 99 cod.pen. fondato sull'identico fine di lucro dei reati (quello di furtokpina e quello di spaccio) ha carattere discrezionale e non &quindi censurabile in Cassazione se adeguatamente motivato.

Allo stesso modo il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva risulta frutto di un discrezionale e nonfif irragionevole esercizio del potere di commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod.pen.) anche con riguardo al complessivo trattamento sanzionatorio, di poco superiore ai minimi edittali. La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t<1 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026 Il