Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating specific motivation requirements under Art. 581 and 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Lamanna inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lamanna challenged a second-instance conviction for drug trafficking, alleging a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the court's motivation. The court rejected this claim as the appeal grounds were absolutely generic, failing to specify the legal and factual reasons required by Article 581, paragraph 1, letter d), of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the violation of Article 591, paragraph 1, letter c), rendered the entire appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and fail to specify the legal and factual reasons supporting the request, as required by the procedural code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANNA GIUSEPPE (CUI 03877GB) nato a ROMA il 03/08/1980 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 27/5/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all'ad 129 cod.proc.pen.; Ritenuto che il motivo è inammissibile. Il motivo, infatti, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec