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Ordinanza — n. 5586/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-devoluted issues and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5586/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentence regarding uncalculated continuations and the basis for criminal responsibility, arguing non-compliance with presentation obligations during the pandemic. The court rejected these arguments as either procedurally barred for first-time raising or merely repetitive of rejected defenses without new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 6 comma 6, I. 401 del 1989: Appeals must devolute all non-devoluted issues to the appellate court, and cassation grounds must be new or demonstrate illegality, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-devoluted issue cassation procedure criminal responsibility pandemic restrictions superamento del visto obbligo della maschera violazione del divieto d'entrata

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 6 comma 6, I. 401 del 1989
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 6 comma 6, I.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAMONACO VINCENZO nato a ALTAMURA il 15/06/1986 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che li primo motivo di ricorso di Colamonaco Vincenzo che contesta la determinazione della pena in relazione alla mancata determinazione degli aumenti per la continuazione, è inammissibile perché non è stata devoluta la questione nei motivi di appello e non è proponibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione non essendo questione rilevabile d'ufficio e non dando luogo a pena illegale (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 6 comma 6, I. 401 del 1989 perché/sottoposto a provvedimento di daspo con obbligo di presentazione, non si presentava alla stazione dei CC, in più occasioni nel 2020, è meramente riproduttivo delle stesse censure già devolute e disattesLdai giudici del merito con motivazione congrua e per nulla illogica là dove, a fronte delle acclarato ed indiscusso inadempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di presentazione e firma presso la stazione dei carabinieri, in forza del provvedimento questorile, hanno disatteso, siccome manifestamente infondata, la prospettazione difensiva dell'impossibilità di adempiere in ragione delle restrizioni normative alla libertà di movimento imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, restrizioni che come a tutti noto, non impedivano in via assoluta la libertà di movimento, né risultava che l'imputato avesse mai rappresentato anche per le vie brevi tale circostanza all'autorità.

Motivazione per nulla illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026 Il Con stensore