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Ordinanza — n. 5584/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual reference in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5584/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint lacked the required specific factual reference to the contested judgment. The appellant merely asserted a lack of motivation without citing concrete elements or engaging in specific criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the court applied Article 585 and 591 of the Code of Criminal Procedure to reject the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 585, 591 comma 1 lett c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the complaint lacks specific factual reference to the contested decision, reducing it to a generic assertion of illogicality without critical engagement with the case facts.

Parole chiave

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inadmissibility lack of specific reference generalized complaint cassation appeal procedural costs manifest illogicality Code of Criminal Procedure capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 585 cod. proc. pen.
La censura priva di qualsivoglia riferimento al caso concreto, che neppure, viene ,L •••1 enunciato neppure nelle linee essenziali, è privo di critica al provvedi e si traduce in aspecificità che conduce, ai sensi dell'art. 585, 591 comma 1 lett c) cod.proc.pen.
Art. 591 comma 1 lett c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONE MARCO nato il 19/02/1995 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani, con la quale Sansone Marco era stato condannato, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. — Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione/motivazione apparente quanto all'affermazione della responsabilità penale. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire elle non la manifesta illogicità, senza nulla aggiungere, e la motivazione mancante.

La censura priva di qualsivoglia riferimento al caso concreto, che neppure, viene ,L •••1 enunciato neppure nelle linee essenziali, è privo di critica al provvedi e si traduce in aspecificità che conduce, ai sensi dell'art. 585, 591 comma 1 lett c) cod.proc.pen. alla dichiarazione di inammissibilità. 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026 Il Consigie tensore