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Ordinanza — n. 5583/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against drug trafficking convictions for insufficient legal grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5583/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Filoni Roberto and Pantani Simone inadmissible, upholding their convictions for drug trafficking. The appellants argued violations regarding sentencing guidelines and the determination of mitigating circumstances, but the Court found their legal arguments manifestly unfounded. The decision emphasizes that the lower courts correctly evaluated all relevant facts, including the quantity of drugs, seized money, and the defendants' financial status, to justify the convictions and the imposed sentence.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1, lett. a) e comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 337 cod. pen.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when the lower court's assessment of mitigating circumstances or sentencing is based on a comprehensive evaluation of all statutory elements and is supported by adequate reasoning, leaving no room for legal error.

Parole chiave

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drug trafficking conviction mitigating circumstances sentencing guidelines inadmissible appeal drug quantity assessment procedural defects Cassation review inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, lett. a) and comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Rilevato che con il primo motivo di ricorso di Pantani Simone si deduce, innanzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R.
Art. 337 cod. pen.
Rilevato che con il secondo motivo di ricorso di Filoni Roberto si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod.pen.
artt. 110 cod.pen
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Rilevato che con il primo motivo di ricorso di Pantani Simone si deduce, innanzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
art. 337 cod.pen
Rilevato che con il secondo motivo di ricorso di Filoni Roberto si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod.pen.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014
Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013
Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv.
Sez. 6, n. 2652 del 21/11/2013
Sez. 6, n. 6575 del 10/01/2013
Sez. 6, n. 4613 del 25/01/2011
Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009
Sez. U n. 51063 del 27/09/2018
Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737
U n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILONI ROBERTO ( CUI 05W9ML8 ) nato a ROMA il 12/05/2000 PANTANI SIMONE ( CUI 056YUQZ ) nato a ROMA il 05/03/2001 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 14/7/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 14/01/2025 del Tribunale di Roma, con la quale Filoni Roberto e Pantani Simone erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui gli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e 337 cod.pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia.

Letta la memoria difensiva depositata dall'avv. Giovanni Ferrari nell'interesse del ricorrente Filoni Roberto. Rilevato che con il primo motivo di ricorso di Pantani Simone si deduce, innanzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991;

Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente e all'ingente quantità dei soldi sequestrati ma anche alla circostanza che entrambi gli imputati fossero disoccupati e che le condizioni di reddito dei familiari fossero modeste, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Il ricorrente, peraltro, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità. Rilevato che con il primo motivo di ricorso di Filoni Roberto e con ulteriore doglianza del primo motivo di ricorso di Pantani Simone si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 73 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati. La Corte territoriale, all'esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato il quantitativo di droga considerevole sia per grado di purezza che per numero di dosi medie ricavabili (gr.294,00 di cocaina da cui era possibile ricavare n. 1709 dosi singole medie), il rinvenimento di strumenti per la suddivisione della sostanza, la mancanza di redditi degli imputati, la quantità considerevole del denaro in sequestro, quali elementi ostativi alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto dimostrativi della sistematicità e dello svolgimento con modalità professionali dell'attività illecita e dell'inserimento nel mercato della droga con contatti con la criminalità organizzata di settore; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea con il principio di diritto, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.

U n. 51063 del 27/09/2018, Rv.274076; Sez. U n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491). Rilevato che con il secondo motivo di ricorso di Filoni Roberto si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod.pen. Ritenuto che il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.12, ove si rimarca che il Filoni era il passeggero dell'auto condotta dal Pantani, il quale contravveniva alla intimazione di fermarsi ricevuta dagli operanti e si dava alla fuga con manovre che mettevano a repentaglio l'incolumità pubblico; il Filofflì concorreva nel reato di resistenza in quanto approfittava della fuga per liberarsi della droga e del telefono cellulare nella piena consapevolezza di contravvenire all'intimazione di fermarsi e di sottarsi al controllo degli operanti.), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.

Rilevato che con il secondo motivo di ricorso Pantani Simone deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La pena irrogataial primo giudice e confermata dalla Corte di appello è al di sotto della media edittale. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando il carattere organizzato della condotta e l'oggettiva gravità della condotta; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d