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Ordinanza — n. 5582/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5582/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5582/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNETTI FABIO nato a MARINO il 18/11/1967 avverso la sentenza del 16/09/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 32444/2025 Rilevato che Brunetti Fabio ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 5582/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 32444/2025 Rilevato che Brunetti Fabio ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena motivi validi impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNETTI FABIO nato a MARINO il 18/11/1967 avverso la sentenza del 16/09/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 32444/2025 Rilevato che Brunetti Fabio ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e al trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Le censure sollevatedal ricorrente non rientrano in quellae consentite, nel giudizio di legittimità, avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026 Il consig tensore Il Presid