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Ordinanza — n. 5579/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding sentencing as punishment details are not reviewable at this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5579/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the specific punitive treatment rather than the conviction itself. The appellant argued for leniency regarding a satellite offense, but the court found the lower court's reasoning logical and legally sound. Consequently, the request was rejected as the law does not permit reviewing sentencing discretion at the stage of legal remedy.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing determinations are inadmissible at the stage of legal remedy because the court must examine the conviction's legality, not the specific punitive treatment.

Parole chiave

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sentencing discretion punitive treatment inadmissible appeal legal remedy stage satellite offense allegazioni insufficientemente motivate diritto a un difensore probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan
Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna
Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del/della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMO FLODIAN nato il 07/07/1983 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di NULANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 39564/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Mamo Flodian ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in rdine al residuo reato satellite, anche con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti gene- riche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere mo- tivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ed invero, costituisce ius receptum che la richiesta di concessione delle circo- stanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita al- lorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01;

Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142 - 01). Così è accaduto, laddove, ai fini della dosimetria della pena, i giudici del gra- vame del merito, hanno dato conto (pag.

7) di avere valutato negativamente per l'odierno ricorrente, le gravi modalità del fatto e le circostanze in cui si è consu- mato il porto dell'arma clandestina, nonché l'allai -mante contesto criminoso nel quale si realizzava il fatto.N. 39564/2025 R.G.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del/della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mend