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Ordinanza — n. 5578/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on road traffic offenses for lack of admissibility and correct legal application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5578/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by El Gartoufi Rachid inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for procedural errors and incorrect application of criminal law regarding road offenses, but the court found these claims to be substantive fact disputes reserved for the lower court. Consequently, the court upheld the first-instance judgment on both the exclusion of non-prosecution grounds and the denial of mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 189, 192, 195, 220 c.p.p.; Art. 131-bis, 62-bis c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, and appeals based on the absence of positive elements for mitigating circumstances are validly rejected if the lower court's reasoning is logical and consistent.

Parole chiave

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Road Traffic Offenses Cassation Appeal Factual Re-evaluation Mitigating Circumstances Non-prosecution Grounds Procedural Admissibility Evidence Assessment guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada
Art. 192, 195 e 220 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
270986:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
art 131-bis cod. pen
Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GUARTOUFI RACHID nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da El Gartoufi Rachid, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192, 195 e 220 cod. proc. pen.;

2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione (cfr. quanto argomentato alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, contenenti una puntuale descrizione dei fatti ed una coerente illustrazione degli elementi di prova emersi a carico del ricorrente).

Considerato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.

è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto una sufficiente motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr.

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di -euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Depos Il Consigliere estensore 'N eltv(--,