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Ordinanza — n. 5575/2026 — snpen Generato dall'IA

Court declares appeals against dismissal inadmissible as they must be filed as complaints before the single-judge tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5575/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by the offended parties inadmissible. These individuals challenged the dismissal of charges against Veronica Ventre for the crime of false accusation. The court ruled that such dismissal orders are not appealable to the Supreme Court but must be contested via a complaint before a single-judge tribunal, except for specific procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Dismissal orders issued after the entry into force of Law 103/2017 are not appealable to the Court of Cassation but must be contested before a single-judge tribunal, except for formal contradiction violations.

Parole chiave

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dismissal appeal inadmissibility single judge tribunal complaint false accusation crime procedural contradiction rules Court of Cassation jurisdiction indagine preliminare istruzione giudiziaria diritto a un'inchiesta effettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 410-bis c.p.p.
103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 589-bis cod. pen
I ricorsi proposti dalle persone offese sopra indicate avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, in relazione al procedimento nei confronti di Veronica Ventre per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., devono essere dichiarati inammissibili.
art. 410-bis cod. proc. pen
103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro mille a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018
(Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUOCCO LUCIA nato a PRAIANO il 13/11/1969 parte offesa nel procedimento CAVALIERE MARCO nato a AMALFI il 01/08/1966 parte offesa nel procedimento CAVALIERE FRANCESCO PIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 13/09/2003 parte offesa nel procedimento c/ VENTRE VERONICA nato a SORRENTO il 06/02/1985 avverso l'ordinanza del 16/10/2025 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti dalle persone offese sopra indicate avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, in relazione al procedimento nei confronti di Veronica Ventre per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., devono essere dichiarati inammissibili. Infatti, il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa contro l'ordinanza di archiviazione escludendo, altresì, la deducibilità in sede di reclamo del vizio denunciato dal ricorrente in quanto atteneva alla violazione del contraddittorio c.d. "sostanziale", in relazione al vizio di motivazione sulla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato). (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932 - 01).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro mille a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2