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Ordinanza — n. 5573/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating first-instance arguments and exceeding jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5573/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments from the second instance and contained impermissible criticisms of the trial court's reasoning. The appellant argued regarding recidivism in driving without a license and the denial of general mitigating circumstances, but the lower court provided a sound, non-illogical justification based on established experience. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 610, Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it reiterates first-instance arguments or criticizes the trial court's reasoning which is not manifestly illogical, as such matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative grounds jurisdiction of merit manifest illogic driving without license recidivism proof procedural costs considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO MAURIZIO nato a NAPOLI il 05/10/1970 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal difensore di Maurizio Iuliano avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, ai fini della prova della definitività dell'accertamento, è sufficiente l'acquisizione di un elemento dimostrativo in tal senso, accompagnato dalla mancata deduzione, da parte del ricorrente, di aver impugnato, o di avere richiesto oblazione, avverso la sanzione amministrativa (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Pg, Rv. 287732 - 01); nel caso tale elemento è stato desunto dall'attestazione di mancata oblazione del precedente verbale di infrazione del 30.7.2022 e dalla mancanza di allegazioni contrarie da parte della difesa.

Il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche è parimenti inammissibile, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica che non è sindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Co liere estensore Il PresFl