Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5572/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating first-instance arguments and exceeding appellate review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5572/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments from the first instance and contained impermissible criticisms of the lower court's reasoning. The appellant argued for specific evidentiary findings regarding recidivism and drug influence, but the appellate court found its own judgment sufficiently motivated and free from logical flaws. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must introduce new grounds; reiterating first-instance arguments or criticizing the lower court's reasoning without new evidence renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative grounds appellate review limits recidivism evidence drug influence defense inchiesta per frode fiscale fatture fittizie irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATONI RACHELA nato a LIVORNO il 24/04/1972 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal difensore di Rachela Batoni avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati a lei ascritti è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, ai fini della prova della definitività dell'accertamento, è sufficiente l'acquisizione di un elemento dimostrativo in tal senso, accompagnato dalla mancata deduzione, da parte del ricorrente, di aver impugnato, o di avere richiesto oblazione, avverso la sanzione amministrativa (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Pg, Rv. 287732 - 01); nel caso tale elemento è stato desunto da quanto riferito dagli operanti in ordine alla data dell'ultima violazione del 16.10.2019 e dalla mancanza di allegazioni contrarie da parte della difesa.

Il secondo motivo non considera che nel caso la contestazione era quella di essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti di legge, per la quale non necessita alcun accertamento sullo stato di alterazione, essendo sufficiente il ragionevole motivo di ritenere l'imputata alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, come motivatamente valutato nel caso di specie. Sul rigetto dell'istanza di continuazione il giudice territoriale ha congruamente argomentato in ordine alla notevole distanza di tempo tra il primo reato e quelli in esame e all'assenza di elementi a supporto dell'unicità del disegno criminoso.

Anche sul diniego delle attenuanti generiche la motivazione non è manifestamente illogica, pertanto la stessa non è sindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 ge