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Ordinanza — n. 5568/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5568/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal filed by Antonio Pilotti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying criminal law regarding recidivism because the prior traffic violations were never notified to him. The court rejected these generic complaints, noting that the lower court correctly reasoned that the appellant, present during road checks, could not claim ignorance of his prior infractions. Consequently, the appeal was dismissed for failing to meet the statutory requirement of specifying legal and factual grounds.

Regesto Legislator

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Art. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must indicate specifically the legal grounds and factual elements supporting the request; generic and repetitive complaints without specific justification render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds complaint specific legal argument traffic violation recidivism road control notification reiterazione di reati penali revisione in materia penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILOTTI ANTONIO nato a TEAN01116/04/1993 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Pilotti Antonio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza, essendosi la Corte di merito limitata ad una mera conferma della sentenza di primo grado; insussistenza della recidiva nel biennio per non essere stata la precedente contestazione della medesima violazione mai notificata al ricorrente.

Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto (in motivazione si è evidenziato che l'imputato - pacificamente sprovvisto di patente di guida - fu controllato alla guida di un'autovettura in data 4/6/2020; da accertamenti effettuati dagli operanti, su cui ha riferito il teste qualificato Di Lettera, si verificò che il ricorrente era stato già contravvenzionato, per la medesima violazione, in data 4/2/2020 e in data 17/12/2018 e che avverso tali verbali non era stato proposto alcun ricorso).

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche e reiterative (la Corte di merito ha logicamente sostenuto la inverosimiglianza della tesi prospettata dalla difesa della mancata conoscenza delle precedenti contravvenzioni, sottolineando che, essendo le contestazioni avvenute in seguito a controllo su strada, alla presenza dell'imputato, egli non poteva non essere a conoscenza delle trasgressioni). Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Consigliere estens