Cassation court dismisses appeal for reiterating trial court's fact-finding and legal evaluation on employer liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments from the second instance judgment and contained impermissible criticisms of the trial court's fact-finding and evidence evaluation. The lower court had adequately justified the employer's liability for a worker's death caused by negligence, citing specific violations of safety regulations and the failure to provide proper training. Consequently, the cassation court upheld the decision, affirming that the appellate court's reasoning was based on sound inferences and did not require re-examination of the material facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or the assessment of evidence in a trial of legality, dismissing appeals that merely repeat lower court arguments or criticize the judge's reasoning as long as it is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO FRANCESCO nato a RAPALLO il 05/01/1986 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; è
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Francesco Guarino avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato per cui si procede, avendo riscontrato specifici e puntuali profili colposi a carico dell'imputato/datore di lavoro e l'incidenza causale degli stessi rispetto all'infortunio subito dal lavoratore. In particolare, è stata accertata la violazione di specifiche norme a prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 71, comma 4, lett. a- punto 1 d.lgs. n. 81/2008), quali l'utilizzo del macchinario in conformità alle istruzioni d'uso e il deficit di formazione del lavoratore.
La decisione impugnata è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all'omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento). (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603 - 01).
In definitiva, non vi è spazio in questa sede per una alternativa ricostruzione e valutazione dei fatti, dovendosi rammentare che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa