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Ordinanza — n. 5562/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false declaration of income regarding state-funded legal aid eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5562/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court found the appellant guilty of false declaration of income for state-funded legal aid by underreporting his 2017 family income from €546 to €13,744. The court ruled the appellant could not claim ignorance of his true earnings given the significant discrepancy and direct receipt of funds, establishing intent rather than mere error.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.P.R. 115/2002; The court establishes that a false declaration of income for state-funded legal aid constitutes a crime when the discrepancy is so large that the actor cannot claim ignorance, thereby proving intentional misconduct rather than simple mistake.

Parole chiave

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false declaration of income state funded legal aid criminal liability intent in fraud inadmissible appeal ritardo ingiustificato dell'azione penale perseguimento penale per truffa restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.P.R. 115/2002
art. 95 d.P.R. 115/2002
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIPALDI FRANCESCO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 19/06/1956 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Tipaldi Francesco, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che la difesa lamenta manifesta illogicità della sentenza in ordine all'accertamento di penale responsabilità dell'imputato per il reato per il quale è intervenuta condanna, dolendosi della carenza di motivazione rispetto alle censure mosse con riferimento al profilo del dolo.

Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa e che i rilievi difensivi, oltre ad essere palesemente versati in fatto, sono riproduttivi di ragioni di doglianza già validamente disattese nei gradi di merito. Nella specie la Corte d'appello ha chiarito come dagli accertamenti compiuti dagli organi preposti fosse chiaramente emersa la falsità di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'imputato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo questi dichiarato, per l'anno 2017, un reddito imponibile riferito al suo nucleo familiare pari ad euro 546,00, a fronte di un reddito effettivamente percepito pari ad euro 13.744,00.

Considerato che le ragioni di doglianza formulate in merito al profilo soggettivo del reato risultano prive di pertinenza censoria. Sul punto la Corte di merito, con argomentare logico e coerente, ha evidenziato come il ricorrente non potesse ignorare i maggiori emolumenti percepiti rispetto a quelli dichiarati, stante la notevole differenza tra i due importi, ed attesa la circostanza che parte di queste somme erano state da lui direttamente percepite. Sempre con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la Corte di merito ha anche evidenziato come il ricorrente, anche volendo aderire alla prospettazione dell'errore nell'individuazione dell'annualità di riferimento (anno 2017 invece dell'anno 2016), non ha comunicato le variazioni di reddito rilevanti ed ha omesso di fornire qualunque indicazione sulle diverse proprietà immobiliari a lui intestate, con ciò rivelando l'intenzionalità della condotta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Consigliere est