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Ordinanza — n. 5561/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence denial due to prior detention sentence exceeding legal limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5561/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant a conditional sentence. The appellant argued for maximum leniency, but the court found the original judgment properly weighed negative conduct factors like erratic driving and intoxication. Furthermore, the court ruled that a prior suspended sentence involving detention precluded a new benefit because the combined custodial terms exceeded statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 164, ultimo comma, cod. pen.; Art. 163 cod. pen.; When a prior conditional sentence involved a custodial penalty, the term of that sentence must be counted toward the total, and a new benefit is denied if the cumulative duration exceeds the legal maximum.

Parole chiave

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conditional sentence prior conviction cumulative detention statutory limits inadmissible appeal penal leniency reiteration of crime perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Art. 163 cod. pen.
Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, alla luce del costante principio per cui, in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 589-bis cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, in punto di pena, la condanna del primo Giudice nei confronti di Marco D'Errico in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani
Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P.
218529 - 01; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ERRICO MARCO nato a MONOPOLI il 06/11/1987 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, in punto di pena, la condanna del primo Giudice nei confronti di Marco D'Errico in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. di cui all'imputazione. Il ricorso proposto dall'imputato - il quale ha depositato anche una memoria scritta - è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca ampia e appropriata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio ed è immune da vizi logico-giuridici. Il primo motivo è manifestamente infondato e sviluppa una censura di merito laddove lamenta che la riduzione della pena attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche non sia stata effettuata nella loro massima estensione.

Sul punto i giudici hanno congruamente motivato, valorizzando alcuni elementi negativi della condotta tenuta dal prevenuto (moto a "zig-zag", manovre di sorpasso azzardate e alito vinoso) i quali hanno giustificato ragionevolmente il diniego di una mitigazione della pena nella misura massima consentita dalla legge, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, alla luce del costante principio per cui, in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01). Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha riscontrato la non concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla luce del precedente penale a carico del prevenuto, con condanna (patteggiata) alla pena di mesi 10 e giorni 10 di reclusione che, unita alla condanna irrogata nel presente procedimento (anni 1 e mesi 8 di reclusione), determina il superamento del limite legale per il riconoscimento del beneficio.

La memoria difensiva depositata dal responsabile civile Nobis S.p.a. contiene istanze inammissibili in quanto non proposte con ricorso, pertanto di tale memoria non si può tenere conto in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Nulla deve essere liquidato per spese in favore delle parti civili, non avendo queste ultime esplicato alcuna attività, limitandosi a depositare conclusioni scritte e nota spese (cfr.

Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di rappresentanza in favore delle parti civili. Così deciso il 21 g