Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected in second instance proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Massimiliano Tamiazzo inadmissible, rejecting his request to substitute custodial sentencing with public work or a fine. The appellant argued for alternative penalties, but the court found his grievances were merely repetitive of those already dismissed by the Court of Appeal of Venice. Consequently, the court ruled that the lower court's detailed reasoning regarding the defendant's criminal history was legally sound and not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must present specific, new arguments; mere repetition of reasons already rejected in second instance renders the appeal inadmissible as lacking the required critical function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMIAZZO MASSIMILIANO (CUI 056AAZ1) nato a CONSELVE il 06/02/1968 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio, ha ribadito la parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettando la richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniaria.
Il ricorso proposto da Massimiliano Tamiazzo è inammissibile. Le censure proposte, in punto di trattamento sanzionatorio, non sono consentite in sede di legittimità in quanto costituenti una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca ampia e appropriata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego della richiesta di sostituzione della irrogata pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, rimanendo immune da vizi logico-giuridici.
I giudici di merito hanno motivatamente ritenuto che le prescrizioni della pena sostitutiva non sarebbero state adempiute dal condannato, trattandosi di soggetto gravato da plurimi precedenti penali, anche recenti, ritenuti indicativi di una spiccata indole delinquenziale. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Con liere estensore