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Ordinanza — n. 5556/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5556/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the four grounds raised by the appellant were not sufficiently specific, lacked necessary legal reasoning, and reproduced issues already properly addressed by the lower court. The appellant failed to articulate distinct legal arguments or cite specific factual elements supporting the claims regarding the breath test, non-punishment cause, and mitigating circumstances. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds, fails to critically analyze the lower court's reasoning, or is merely assertive without supporting factual or legal details.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lack of specific grounds procedural defects in appeal reproduction of lower court issues Italian criminal procedure code responsabilità penale dei minori momento del reato scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Quanto al terzo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. trova giustificazione nelle modalità della condotta dell'imputato, consistite nella guida in stato di ebbrezza in orario notturno all'interno di un centro cittadino.
Art. 62-bis cod. pen.
Quanto all'ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
art. 131-bis cod. pen
Quanto al terzo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Quanto all'ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
48 della motivazione, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.
Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013
282693 - 01; Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
259899-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
Sez. 4 N.R.G. 38064/2025 n. 32872 del 08/06/2022
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018
270986 - 01; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018 D.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINA SIMONE nato a CATL`,NIA il 06/03/1997 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N.R.G. 38064/2025 Motivi della decisione 1. Simone Reina ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo quattro motivi: a. violazione di legge ed inosservanza di norme processuali con riguardo all'utilizzabilità della prova etilometrica; b. vizio di motivazione rispetto alla regolarità dell'accertamento etilometrico e del verbale redatto; c. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato ricono- scimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen.; d. violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti gene- riche di cui all'art.62-bis cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 15.01.2026 è stata depositata memoria nell'interesse del ricorrente a firma dell'Avv. Giuseppe Furnar con cui si insiste per l'ammissibilità del ricorso e per il suo accoglimento.

2. Tutti i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione deTatto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il secondo motivo in questione, inoltre, è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza cen- soria, perché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente ritenuto utilizzabili gli esiti del test alcolimetrico, precisando che tutti gli atti relativi all'accertamento sono stati validamente sottoscritti da personale degli agenti di N.R.G. 38064/2025 polizia di Rimini, attestandone la corretta provenienza e ufficialità.

Specificamente, si è proceduto all'accertamento alcolimetrico nel momento in cui gli agenti hanno rilevato elementi sintomatici dello stato di ebbrezza dell'imputato e la sussistenza delle condizioni legittimanti l'esecuzione della prova (fol.3 della sentenza impu- gnata). 3.2. Quanto al secondo motivo, i giudici di secondo grado hanno adeguata- mente accertato la piena efficienza e affidabilità dell'apparecchiatura utilizzata, dando atto della regolarità dei controlli periodici e dell'assenza di elementi idonei a far ritenere possibili alterazioni del funzionamento.

Con riferimento al verbale redatto a seguito dell'accertamento, la Corte di appello ne ha confermato la vali- dità, specificando che l'esecuzione del test alcolirnetrico da parte di un pubblico ufficiale diverso da quello che ha redatto il verbale rientra in una prassi consoli- data, in quanto gli organi di polizia possono legittimamente av,.,alersi della stru- mentazione e delle risorse di altre articolazioni, trattandosi di una mera collabora- zione operativa e non di un vizio idoneo a inficiare la validità dell'atto. 3.3. Quanto al terzo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. trova giustificazione nelle modalità della condotta dell'imputato, consistite nella guida in stato di ebbrezza in orario notturno all'interno di un centro cittadino.

Il contesto spazio-temporale, idoneo ad accrescere il grado di pericolosità della condotta, uni- tamente alla presenza di una chiara e immediatamente percepibile sintomatologia dello stato di ebbrezza, integra un elemento oggettivo indicativo della gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato e della concreta pericolosità della condotta per la sicurezza della circolazione stradale, tale da rendere inapplicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 -bis cod. pen. (foll. 4 -5 della sentenza impugnata). La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'ad, 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessi- vamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'wt. 131-bis cod. pen., il N.R.G. 38064/2025 giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/209, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto). 3.4. Quanto all'ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello di Bologna ha valorizzato la condotta dell'imputato di guida in stato d'ebbrezza in orario notturno e in centro cittadino, oltreché l'assenza di elementi di segno posi- tivo, condividendo le conclusioni del giudice di prime cure di negare tale beneficio (fol. 5 della sentenza impugnata).

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo dei costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,' ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez.

U., n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 01, 02 e 03 a pag. 48 della motivazione, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2 1:)22, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172-01, fat- tispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'impu- tato, nonché al suo negativo comportamento processuale; conf. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01;

Sez. 3 - n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 - 01). Pacifico, infine, è che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 N.R.G. 38064/2025 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01) e che il mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente moti- vato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr.

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018 D. Rv. 275440 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d