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Ordinanza — n. 5555/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal criticism and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5555/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a procedural defect regarding the right to defense, which was deemed a reproduction of issues already properly examined by the lower court. The appellant argued that the failure to formally record the notification of the right to counsel in the police report violated statutory requirements for drunk driving cases. The court rejected this claim, citing established jurisprudence that such notifications need not be written and can be proven by the officer's testimony if the record indicates the right was communicated. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined by the lower court without new legal criticism, and the court may dismiss such appeals without addressing the merits of the alleged procedural violations.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of legal criticism right to defense drunk driving procedure notification of counsel procedural nullity costs of proceedings verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
280833 — 01 che aveva chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non deve N.R.G.
Art. 129 cod. proc. pen.
37976/2025 punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 544 cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
280833 — 01 che aveva chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non deve N.R.G.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 4 n. 27110 del 15/09/2020
Sez. 4 n. 35844 del 18/06/2021
Sez. 4 n. 14621 del 04/02/2021
Sez. U n. 20989 del 12/12/2024
Sez. U n. 12602 del 17/12/2015
Sez. U n. 19601 del 28/2/2008
Sez. U n. 23428 del 2/03/2005
Sez. U n. 32 del 22/11/2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUTO GIACOMO ALESSANDRO nato a MAZARA DEL VALLO il 09/11/1993 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta d& Consig!lere VINCENZO PEZZELLA; N.R.G. 37976/2025 Motivi della decisione 1. Giacomo Alessandro Sciuto ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con unico motivo, vizio motivazionale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riguardo agli ac- certamenti alcolemici effettuati, per omesso avviso di farsi assistere da un difen- sore di fiducia. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è ripro- duttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti ar- gomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed privo della pun- tuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati con- grui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, in premessa, va ricordato che Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, Rossi, Rv. 279958 - 01, ebbe a chiarire che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del di- fensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. per., può essere dato senza formalità, non essendo, a tal fine, necessaria l'attestazione di alcuna formula sacramentale, purché lo stesso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. E nel solco di quella pronuncia è stato costantemente ribadito il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare av- viso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone ri- gorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (in ultimo Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976 — 01; in prece- denza la conforme Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza, Rv. 280833 — 01 che aveva chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non deve N.R.G. 37976/2025 necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nes- suna norma del codice di rito).

Ebbene, la Corte distrettuale, nel solco dei principi appena ricordati, ha accer- tato che il verbale di accertamenti urgenti sulle persone, presente nel caso con- creto, non risultasse affetto da alcuna nullità, riscontrabile solo se vi fosse stata incertezza assoluta sulle persone intervenute o se fosse mancata la sottoscrizione del pubblico ufficiale che l'ha redatto. La Corte di appello di Bologna ha, invero, escluso qualsiasi falsità dell'attesta- zione, rilevando, da un lato, che l'orario delle ore 16:04 corrisponde al momento di redazione del verbale, necessariamente successivo all'attività documentata (cfr.

Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958), e, dall'altro, che dal conte- nuto dell'atto risulta espressamente che, prima dell'esecuzione degli accertamenti urgenti, il soggetto era stato informato della facoltà di farsi assistere da un difen- sore di fiducia, non emergendo alcun elemento indiziario idoneo a smentire tale attestazione (fol. 5 della sentenza impugnata).

4. Il reato per cui, si procede non erano prescritto all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, e non lo sono nemmeno oggi, in quanto, commesso nel maggio 2019, ricade sotto le previsioni della c.d. Riforma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto un termine di sospensione decor- rente dalla data di scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudi- zio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi e un'ulteriore sospensione, sempre per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. (cfr. sul punto Sez.

U., n. 20989 del 12/12/2024, dep, 2025, Polichetti, Rv. Rv. 288175 - 01). Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cessazione dovuta alla manifesta in- fondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugna- zione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non N.R.G. 37976/2025 punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, Nic- coli, Rv. 239400; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, Bracale, Rv. 231164;) Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur