Cassation court dismisses appeal for drunk driving aggravating circumstance due to manifest unfounded complaint regarding traffic safety.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the complaint. The defendant argued against the application of an aggravating circumstance for drunk driving, claiming a lack of proper reasoning regarding the incident. The court rejected this, affirming that any unexpected event disrupting traffic flow and endangering others constitutes a valid aggravating circumstance, even without vehicle collision. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2-bis, cod. strada; In drunk driving cases, the aggravating circumstance applies to any unexpected event disrupting traffic flow and endangering public safety, regardless of third-party involvement or vehicle damage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YAHMIDI MOHAMED AMINE nato il 31/03/1984 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
• 1. Con sentenza del 8.7.2025 la Corte di Appello di Brescia ha confermato 1~4A la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di ISTMO nei confronti di El Yahmidi Mohamed Amine per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
c) e 2-bis d. Igs. 23 maggio 2008 n.
92. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato un motivo unico di ricorso, lamentando inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, cod. pen. e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante ritenuta.
2. Il motivo proposto è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza. Come ricordato nella sentenza impugnata, in base a consolidato orientamento di questa Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'aggravante in parola sussiste ove si verifichi un qualunque avvenimento che turbi la regolarità della circolazione e metta in pericolo gli altri utenti della strada [cfr., in termini, Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, PG c/ Granelli, Rv. 275872:"In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada)].
Ebbene, facendo buon governo dei principi stabiliti in questa sede, la Corte di merito ha validamente ritenuto la ricorrenza dell'aggravante in parola, ponendo in evidenza che l'imputato, in stato di ebbrezza, perso il controllo del veicolo, era fuoriuscito dalla sede stradale, danneggiando un cartello stradale e finendo la sua corsa contro un argine in cemento, delimitante una proprietà privata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm