Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5552/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false certification of income regarding state legal aid eligibility. The appeal is inadmissible due to lack of new evidence and erroneous legal application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5552/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false certification of income. The appellant argued that non-residence and tax-exempt income were omitted by mistake, but the appellate court found a clear intent to deceive given the discrepancy between declared and actual family income. The Supreme Court rejected this re-evaluation, citing the preclusion of new fact-finding and the logical consistency of the lower court's assessment regarding the disvalue of the conduct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 95, Art. 79 lett. b) d.P.R. 115/2002; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that appeals based on a re-evaluation of facts or a different assessment of evidence are inadmissible, and false certification constitutes a punishable offense when the discrepancy reveals a deliberate intent to obtain benefits not granted by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
false certification of income state legal aid eligibility inadmissible appeal preclusion of new evidence disvalue of conduct family income assessment intent to deceive deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 95 d.P.R. 115/2002
Con sentenza del 18.6.2025 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di Toderita Marius Cdttantin per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.
Art. 79 lett. b) d.P.R. 115/2002
Art. 131-bis cod. pen.
II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
Art. 76 d.P.R. 115/2002
La Corte d'appello, nell'evadere i rilievo difensivi in questa sede riproposti, oltre ad avere correttamente rammentato che, ai fini della determinazione del reddito valutabile, siccome previsto dall'art. 76 d.P.R.
Art. 133, co. 1, cod. pen.
La decisione si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 95 d.P.R. 115/2002
Con sentenza del 18.6.2025 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di Toderita Marius Cdttantin per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.
art. 131-bis cod. pen
II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
art. 76 d.P.R. 115/2002
La Corte d'appello, nell'evadere i rilievo difensivi in questa sede riproposti, oltre ad avere correttamente rammentato che, ai fini della determinazione del reddito valutabile, siccome previsto dall'art. 76 d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Come è noto, è preclusa, per il giudice di legittimità, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
280601; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv.
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODERITA MARIUS CONSTANTIN nato il 20/06/1998 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 18.6.2025 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di Toderita Marius Cdttantin per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, che ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 95 e 79 lett.

b) d.P.R. 115/2002; insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; manifesta illogicità della motivazione in ordine all'error facti. II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e disattesi con corrette argomentazioni logico- giuridiche. Nella specie la Corte d'appello ha chiarito come dagli accertamenti compiuti dagli organi preposti fosse chiaramente emersa la falsità di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'imputato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo questi omesso di indicare i redditi percepiti dai familiari conviventi Toderita Cdttantin (pari ad euro 7.690,69) e Toderita Tatiana (pari ad euro 3.099,96).

Il reddito complessivamente valutabile ai fini dell'ammissione al beneficio, risultante dalla sommatoria dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare, si legge in motivazione, ammontava ad euro 19.810,65, somma superiore al tetto massimo previsto per potere usufruire del patrocinio a spese dello Stato ed evidentemente diversa da quella dichiarata dall'istante (pari ad euro 9.020,00) La difesa insiste in questa sede nel prospettare una erronea valutazione delle emergenze probatorie, ribadendo: che Toderita Constantin, pur risultando inserito anagraficamente nel nucleo familiare dell'istante, fosse in realtà da anni non convivente; che il ricorrente avesse per errore omesso di dichiarare gli emolumenti percepiti dalla madre - data la complessità della materia - trattandosi di redditi esenti; che il comportamento dell'imputato si sarebbe sostanziato in un falso innocuo.

La Corte d'appello, nell'evadere i rilievo difensivi in questa sede riproposti, oltre ad avere correttamente rammentato che, ai fini della determinazione del reddito valutabile, siccome previsto dall'art. 76 d.P.R. 115/2002, occorre che l'istante indichi i redditi di tutti i familiari conviventi, ha posto in rilievo come nella domanda di ammissione lo stesso ricorrente avesse menzionato il padre Toderita Constantin come suo convivente e come nell'autocertificazione avesse non solo mancato di indicare i redditi del padre, ma anche quelli della madre.

Ha, quindi, logicamente desunto da tali circostanze che fosse precisa volontà dell'imputato rendere false dichiarazioni al fine di ottenere il beneficio non spettante. La difesa non si confronta realmente con le argomentazioni prodotte in sentenza, sollecitando una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie in atti, a fronte di una motivazione contenente un'attente disamina delle doglianze difensive. Come è noto, è preclusa, per il giudice di legittimità, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.

Rv. 280601; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). La motivazione si è fatta carico di evadere tutti numerosi i rilievi difensivi, con argomentazioni che resistono alle critiche riprodotte in questa sede. In particolare:

1. Con motivazione incensurabile la Corte di merito ha ritenuto di non dovere accedere alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per escutere i familiari dell'imputato, considerando sufficiente, ai fini della decisione, le prove assunte;

2. Ha ritenuto, con argomentazioni logiche e coerenti che la mancata indicazione dei redditi percepiti dai familiari conviventi non fossero la conseguenza di un errore scusabile.

3. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. L'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata (considerevole sproporzione tra il reddito indicato e quello percepito; incompatibilità del reddito reale con la fruizione del beneficio), elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. La decisione si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

4. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso