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Ordinanza — n. 5549/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and evidence evaluation belong to the appellate court's exclusive competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5549/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a retrial due to lack of motivation and alleged illegality, claiming the lower court merely copied first-instance arguments. The court rejected these claims, noting that reviewing factual reconstruction and evidence evaluation falls exclusively within the appellate court's jurisdiction, which had provided a sound logical basis for its decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; In cassation proceedings, the court of appeal holds exclusive competence to review the reconstruction and evaluation of facts and evidence, precluding the supreme court from re-examining factual elements or adopting new parameters of fact-finding.

Parole chiave

Generato dall'IA
exclusive appellate competence factual reconstruction review evidence evaluation inadmissible appeal cassation jurisdiction limits motivi di cassazione revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992
all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTALBANO MIRKO nato a SAN MINIATO il 09/07/1985 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Montalbano Mirko, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

I) Carenza di motivazione e motivazione apparente, essendosi la Corte di merito limitata a riprodurre le argomentazioni della sentenza di primo grado senza farsi carico di rispondere compiutamente alle doglianze difensive e senza ulteriori approfondimenti. H) Illegittimità della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale e vizio di motivazione. Letta la memoria in atti depositata nella quale la difesa, nel richiamarsi ai motivi di doglianza, ha insistito nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione (la Corte di merito, nel richiamare le prove acquisite, ha posto in evidenza come l'imputato, in stato di ebbrezza, fosse stato controllato in una piazzola di sosta esistente su una superstrada, non accessibile a piedi, nella quale egli doveva essere giunto necessariamente alla guida del suo veicolo, da ciò desumendo, con argomentare logico la sussistenza del reato contestato).

Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Consiglie