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Ordinanza — n. 5546/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and merit issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5546/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for the defendant. The appellant's grievances were rejected as mere repetitions of arguments already dismissed in the appellate stage without providing new substantive reasoning. The court emphasized that issues regarding the reliability of the breathalyzer test and the evaluation of evidence fall exclusively within the competence of the trial judge, whose decision was found logically sound and properly motivated.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in cassation must present specific and new arguments; mere repetition of grounds already rejected by the appellate court renders the appeal inadmissible, while questions concerning the evaluation of evidence and factual reconstruction remain within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of grounds evaluation of evidence breathalyzer reliability cassation procedure merit issues responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 131-bis cod. pen.
Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stato motivato in maniera non manifestamente illogica e tale valutazione non può essere reiterata in questa sede.
art. 131-bis cod. pen
Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACANTI MATTIA nato a ATRIPALDA il 24/09/1995 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del primo Giudice nei confronti di Madia Vacanti in ordine al reato di cui all'imputazione. Il ricorso proposto dall'imputato è inammissibile. Le censure proposte non sono consentite in sede di legittimità in quanto costituenti una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01).

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca ampia e appropriata motivazione ed è immune da vizi logico-giuridici. La censura in ordine all'affidabilità dell'accertamento etilometrico e alla prova dello stato di ebbrezza sviluppa inammissibili doglianze di merito, in quanto concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

La verifica annuale dell'etilometro risulta, nel caso di specie, pacificamente effettuata, come riconosciuto dallo stesso ricorrente (ultima verifica del 27.9.2019, accertamento del 5.7.2020, quindi entro l'anno). L'influenza di fattori esterni sul risultato etilometrico è stata valutata come non dimostrata dalla Corte territoriale, né il ricorrente adduce elementi specifici a supporto di tale asserzione. La sostituzione del boccaglio, come spiegato dai giudici territoriali, attiene a motivi sanitari e non alla validità del controllo. I giudici hanno accertato che l'imputato aveva ricevuto gli avvisi di legge, come riscontrato nel verbale in atti.

Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stato motivato in maniera non manifestamente illogica e tale valutazione non può essere reiterata in questa sede. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta che all'imputato siano state concesse le attenuanti generiche (vedi ultima pagina della sentenza di primo grado). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.