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Ordinanza — n. 5545/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite relevant case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5545/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Ferraiuolo inadmissible because it failed to meet strict procedural requirements for a petition for cassation. The appellant argued for a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code regarding driving without a license, but the court found the grounds were already adequately examined by the lower court and lacked necessary legal analysis. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not grounded in a necessary critique of the lower court's reasoning, lacks specific legal arguments, and fails to cite relevant precedents.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation procedure non-punishment cause driving without license procedural defect legal critique requirement procedural costs responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.
Art. 133, co. 1, cod. pen.
La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co.
Art. 116, co. 15, Cod. strada
Art. 364, co. 1, c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 186, sent. Corte Cost.
art. 131-bis cod. pen
Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 7 Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone
Sez. 4 n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAIUOLO SALVATORE nato a NAPOLI il 09/08/1997 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZEL LA; N.R.G. 37121/2025 Motivi della decisione 1. Salvatore Ferraiuolo ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il proposto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con cor- retti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei cor- relati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto es- senziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep, 2017, Galtelli. Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello di Napoli che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame di merito ritengono che non sussistano i presupposti per l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., dovendosi tenere in debita considerazione sia la modalità della condotta, consistita nella guida senza patente posta in essere in orario di punta e in area centrale della città, con conseguente esposizione a rilevanti rischi per la sicurezza della circolazione, che nella reiterazione della stessa, indice di non occasionalità e di particolare spregiudicatezza del soggetto.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessi- vamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente N.R.G. 37121/2025 il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali pro ,:ocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusiene della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto).

4. Peraltro, è consolidato l'orientamento che, vertendo sul dettato normativo dell'istituto, ritiene preclusa la configurabilità della causa di non punibilità in esame quando il reato per cui si procede, come nel caso della guida senza patente, è per sua struttura a condotte reiterate, difettando in essa il prescritLo requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, Cod. strada, nei solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f