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Ordinanza — n. 5542/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and reiterates prior appellate rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5542/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely a repetitive restatement of arguments already rejected at the appellate level. The appellant failed to provide a specific, reasoned critique of the lower court's assessment regarding sentencing and social danger. Consequently, the decision upholds the conviction and orders the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds constitute a mere repetition of arguments already dismissed in the appellate judgment without providing a specific, reasoned critique of the legal or factual assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of grounds lack of specific argumentation appellate review procedural costs accusa penale verdetto di colpevolezza responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BIYAD MOHAMED nato il 27/03/1989 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna del primo Giudice nei confronti di El Biyad Mohamed in ordine ai reati di cui all'imputazione. Il ricorso proposto dall'imputato - il quale ha depositato successiva memoria - è inammissibile. Le censure proposte, in punto di trattamento sanzionatorio, non sono consentite in sede di legittimità in quanto costituenti una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01).

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca ampia e appropriata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio ed è immune da vizi logico-giuridici. I giudici di merito non hanno riscontrato la sussistenza di specifici elementi positivi, idonei ad essere valorizzati ai fini della concessione delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla ritenuta prevalenza di elementi negativi quali i plurimi precedenti penali e la particolare gravità delle condotte ascritte al prevenuto. La valutazione di elevata pericolosità sociale dell'imputato è stata considerata motivatamente ostativa all'accesso ai lavori di pubblica utilità, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il gliere estensore Il i