Cassation court dismisses appeal against second-instance judgment for traffic offense due to lack of admissibility and merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the second-instance judgment failed to examine a ground never raised in the appeal and violated provisions regarding minor offenses. The court rejected these claims, noting the lower court's decision was properly motivated, based on significant evidence, and free of legal errors, which cannot be reviewed at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 186, lett. b) c.d.s.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the contested judgment is properly motivated and free of legal errors, and when the appellant raises grounds not previously presented in the appeal or concerns matters not subject to review at the stage of admissibility.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDOLFI GIOVANBATTISTA nato a PORTICI il 20/10/1977 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Giovanbattista Adinolfi - e la memoria depositata - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186, lett. b), cod. strada, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La prima censura deduce l'omesso esame di un motivo che, in realtà, non è mai stato proposto in sede di appello, alla luce di quanto risultante dall'atto di appello versato in atti, il cui contenuto è difforme da quanto riportato nel ricorso per cassazione, ove si fa addirittura riferimento da un tasso alcolemico indicato in un non meglio precisato "decreto prefettizio", privo di attinenza con il caso in esame.
Quanto alle doglianze in ordine alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., si osserva che sul punto la sentenza impugnata ha motivatamente escluso la ricorrenza degli estremi del fatto di particolare tenuità, secondo una ponderata valutazione di merito, priva di errori in diritto, che non è sindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Con ' e estens