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Ordinanza — n. 5538/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against parking fine for lack of specific factual criticism and insufficient mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5538/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific factual criticism against the lower court's reasoning. The appellant argued that the conviction for unauthorized parking lacked proper integration of the typical conduct and failed to recognize generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting the lower court's motivation was logical, legally correct, and sufficiently detailed regarding the defendant's prior administrative sanction and criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 15 bis d.lgs. 285/1992; Art. 62 bis cod. pen.: The appeal is inadmissible if the lower court's motivation is logical and sufficient, and generic mitigating circumstances are denied due to a lack of positive elements in the criminal record.

Parole chiave

Generato dall'IA
unauthorized parking conviction inadmissible appeal lack of specific criticism generic mitigating circumstances prior administrative sanction penal code provisions Cassazione Rome allegazione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 comma 15 bis d.lgs. n. 285/1992
vioiazione dell'art. 7, comma 15 bis, D.Igs.
Art. 62 bis cod. pen.
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del tratta- mento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche di cui all'art. 62 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura- tezza dell'imputato (Sez.
art. 62 bis cod. pen
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del tratta- mento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 4 n. 32872 del 08/6/2022
Sez. 1 n. 39566 del 16/2/2017
Sez. 3 n. 44071 del 25/9/2014
Sez. 3 n. 1913 del 20/12/2018
Sez. 2 n. 36104 del 27/4/2017
Sez. 4 n. 27959 del 18/6/2013
Sez. 2 n. 28852 del 08/5/2013
Sez. 4 n. 21294 del 20/3/2013
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEVA ANGELO nato a NAPOLI il 12/07/1970 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere VINCENZO PEZZELLA; R.G.N. 36967/2025 Motivi della decisione 1. Angelo Di Leva, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale locale in data 26 febbraio 2024, ha ridotto la pena inflittagli a mesi quattro di arresto ed euro 2500,00 di ammenda, confermandone la condanna in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992, commesso in Napoli in plurime occasioni tra il 2021 e il 2022.

L'esponente articola due motivi di ricorso: a. vioiazione dell'art. 7, comma 15 bis, D.Igs. n. 285/1992, per avere i giudici di merito ritenuto sussistente la fatti- specie in contestazione in difetto di un accertamento in ordine all'integrazione della condotta tipica, con conseguente carenza e contraddittorietà della motivazione; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del tratta- mento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche di cui all'art. 62 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto essertivi. Gli stessi, in particolare, si limitano a reiterare profili di censura già adegua- tamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i ali principi possono applicarsi anche al ricorso per cessazione), altresì censurando il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Come chiarito dai giudici di merito, il reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992 punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l'at- tività di parcheggiatore , a nulla rilevando la ricezione di una somma di denaro in cambio dell'attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie.

Perché possa ritenersi integrato il reato è pertanto sufficiente che il soggetto già R.G.N. 36967/2025 sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività non autorizzata di parcheggiatore. La Corte territoriale ha dunque adeguatamente motivato che la condotta tipica risultava chiaramente provata dalla chiara ricostruzione dei fatti contenuta nelle relazioni della p.g. acquisite agli atti e pienamente utilizzabile essendosi proceduto con il rito abbreviato (cfr. pag. 3 della motivazione ove si dà conto, specificamente, dei singoli accertamenti). 3.2.

Quanto al secondo motivo, la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica le ragioni per cui il giudice di primo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del benefico ex art. 62-bi. cod, pen. all'imputato, espri- mendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze proces- suali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 2 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01), in particolar modo evidenziando la mancanza di elementi positivamente valutabili, avuto riguardo al curriculum cri- minale dell'imputato.

Il provvedimento impugnato appare pertanto conforme all'orientamento con- solidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a magyi3r ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura- tezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Infine, con riferimento alla determinazione della pena base, occorre osservare che una specifica e dettàgliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243- 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Ser- ratore, Rv. 256197-01).R.G.N. 36967/2025 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila