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Ordinanza — n. 5537/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding fact-finding and habitual offense non-punishment exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5537/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for erroneous application of laws regarding illegal parking and non-punishment for minor offenses, but the Court held that fact-finding belongs exclusively to the appellate court. Furthermore, the exclusion of punishment for habitual offenses was correctly applied due to the repetitive nature of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 15-bis d.lgs 285/1992; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or apply the non-punishment exclusion for habitual offenses when the lower court's reasoning is logically sound and based on established experience.

Parole chiave

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illegal parking activity habitual offenses non-punishment exclusion Cassation inadmissibility factual re-evaluation abbandono del procedimento per infrazione stradale grave intralcio alla circolazione sorpasso pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 15-bis d.lgs 285/1992
288441:"Ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso è generico e versato in fatto, a fronte di una sentenza che ha motivatamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la reiterazione della condotta.
art. 131-bis cod. pen
II) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano
Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli
Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERINO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/09/1974 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Nocerino Giuseppe, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada. Rilevato che la difesa, a motivi di ricorso, lamenta: I) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs 285/1992;

II) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione (si veda quanto argomentato a pag. 3 della sentenza impugnata, dove si legge che il ricorrente veniva avvistato dagli operanti nel momento in cui teneva condotte chiaramente riconducibili all'attività di parcheggiatore, indicando agli automobilisti lo spazio in cui parcheggiare e dandosi a repentina fuga alla vista della polizia).

Considerato che, ai fini della consumazione del reato, non è rilevante l'accertamento che il prevenuto abbia ricevuto un pagamento quale corrispettivo per l'illecita attività svolta (cfr. Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano, Rv. 288441:"Ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è sufficiente che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività, privo della necessaria autorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta").

Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che il secondo motivo di ricorso è generico e versato in fatto, a fronte di una sentenza che ha motivatamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la reiterazione della condotta.

Si rammenta in proposito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte abituali e reiterate, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola (cfr. Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Consigliere es